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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 45
Aree per la viabilità e la rete ferroviaria
Il Piano Regolatore Generale recepisce e specifica le aree destinate alla viabilità e alla rete ferroviaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 - punto 7) della presente legge, oltre alla viabilità di esclusivo interesse comunale.
Il Comprensorio, in sede di piano territoriale di coordinamento, provvede alla classificazione funzionale delle strade e detta norme per la regolamentazione dei relativi accessi all'esterno dei centri abitati.
Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a ml 300 e, per le provinciali, a ml 200.
Le zone di rispetto stradale dovranno avere una profondità almeno pari a quella stabilita dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404. Tale profondità si applica anche alle ferrovie nella misura minima di mt 30, misurati dal ciglio o dal piede della scarpata, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, fatte salve le distanze minime di legge, detta norme relative alle zone di rispetto stradale di cui ai commi precedenti e alle installazioni pubblicitarie.
Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.
Nelle zone di rispetto stradale, sulla base di una quantificazione del fabbisogno di impianti per la distribuzione del carburante fatta a livello di comprensorio, il Piano Regolatore Generale potrà consentire a titolo precario la costruzione di detti impianti.
Il Piano Regolatore Generale detta norme specifiche per le costruzioni esistenti in dette zone ai fini della loro ristrutturazione concedendo anche una quota di ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale e ferroviario.

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