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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 49
Elementi costitutivi degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale
I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati devono contenere i seguenti elementi:
a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli artt. 31 e 32 della presente legge per i piani particolareggiati, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d' uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1: 2000 nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
e) stato di fatto contenente fra l'altro:
1) rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose;
2) costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
3) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
4) viabilità e toponomastica;
5) altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
g) planimetria di progetto in scala 1: 500 indicante numerazione dei lotti, strade, piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per sosta o parcheggio;
h) sezioni e profili in scala 1: 500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d' uso specificatamente per il piano terreno, dei materiali con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche;
i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa;
l) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
m) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del piano;
n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno:
- all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
- all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologicoforestale;
- all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d' interesse ambientale;
- in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
- in area dichiarata sismica.
Per i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gl'insediamenti produttivi sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1962 n. 167 Sito esterno e all'art. 27 - quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
I piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi relativi a zone di espansione, limitatamente alle parti comprese nel piano pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, preliminarmente alla loro attuazione dovranno essere dotati di tutti gli elementi di cui al primo comma, fatta eccezione della lettera a), mediante variante ai sensi dell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
I piani particolareggiati pubblici e i piani di recupero pubblici nelle zone A specificano la disciplina particolareggiata e possono contenere solo gli elementi di cui alle lettere a), b), c), m) ed n) del presente articolo; la relativa planimetria di progetto può essere presentata in scala 1: 1000, mentre per le zone B, oltre agli elementi di cui sopra, va presentato anche lo stato di fatto di cui al punto d) del presente articolo.
I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani per gli insediamenti produttivi relativi alle zone industriali e artigianali possono non contenere gli elementi di cui alla lettera h) del presente articolo.

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