LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Art. 5
Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali
Il piano territoriale regionale viene predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la partecipazione degli enti locali e della società civile della regione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio regionale, al processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione regionale. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la Giunta regionale, nella predisposizione delle proposte per il piano territoriale, si avvale della collaborazione dell'Istituto regionale dei beni artistici culturali e naturali.
Gli enti territoriali elettivi, i Comitati comprensoriali, le Comunità montane formulano le loro proposte attraverso deliberazioni dei loro organi consiliari.
I piani territoriali regionali di cui all'articolo 4 - 1 comma, punti 1) e 2) - sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del comitato consultivo regionale, a sezioni riunite, sentite le amministrazioni dello Stato interessate.
Le amministrazioni dello Stato interpellate dovranno esprimere i loro pareri entro 90 giorni dalla richiesta della Regione e, trascorso senza esito tale termine, il Consiglio regionale potrà procedere ugualmente all'approvazione dei piani.
Ai progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
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Gli atti di cui all'art. 4 - 1 comma, punto 3) - sono approvati dal Consiglio regionale.
I provvedimenti di approvazione dei piani sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, e ne è data altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.