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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 5
Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali
Il piano territoriale regionale viene predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la partecipazione degli enti locali e della società civile della regione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio regionale, al processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione regionale. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la Giunta regionale, nella predisposizione delle proposte per il piano territoriale, si avvale della collaborazione dell'Istituto regionale dei beni artistici culturali e naturali.
Gli enti territoriali elettivi, i Comitati comprensoriali, le Comunità montane formulano le loro proposte attraverso deliberazioni dei loro organi consiliari.
I piani territoriali regionali di cui all'articolo 4 - 1 comma, punti 1) e 2) - sono approvati dal Consiglio regionale previo parere del comitato consultivo regionale, a sezioni riunite, sentite le amministrazioni dello Stato interessate.
Le amministrazioni dello Stato interpellate dovranno esprimere i loro pareri entro 90 giorni dalla richiesta della Regione e, trascorso senza esito tale termine, il Consiglio regionale potrà procedere ugualmente all'approvazione dei piani.
Ai progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Gli atti di cui all'art. 4 - 1 comma, punto 3) - sono approvati dal Consiglio regionale.
I provvedimenti di approvazione dei piani sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, e ne è data altresì notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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