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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 50
Abitabilità e usabilità delle costruzioni
Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del sindaco, all'uopo richiesta dall'interessato.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che sia stata rilasciata dal sindaco regolare concessione;
b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico - edilizio, igienico - sanitario o di altro genere;
d) che siano rispettate le destinazioni d' uso previste nel progetto approvato;
e) che siano rispettate le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 Sito esterno;
f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;
g) che siano state rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.
Gli accertamenti saranno svolti dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario, secondo le rispettive competenze.
Il sindaco, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda, effettuati tramite gli uffici tecnici comunali gli accertamenti di conformità alle norme sanitarie, tecniche e di sicurezza vigenti, nonchè alle condizioni stabilite nella concessione stessa, rilasciata l'autorizzazione d' uso o di abitabilità.
In assenza di dette autorizzazioni, è fatto divieto ai Comuni o loro Consorzi ed alle loro aziende di erogazione di servizi pubblici, quali acqua, gas, illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture.
Qualora ai fini dell'abitabilità o dell'usabilità di un immobile sia necessaria l'autorizzazione di altra autorità secondo le leggi vigenti, il sindaco è tenuto a revocare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla conoscenza dell'eventuale diniego.

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