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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 51
Utilizzazione abusiva di costruzioni
I proprietari che abitano o usano personalmente o consentono a titolo gratuito od oneroso che altri utilizzi una o più unità immobiliari site in costruzioni prive dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 50, saranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265.
Qualora all'atto dell'accertamento dell'infrazione l'edificio o l'unità immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità, il sindaco porrà un termine per la regolarizzazione dell'immobile, trascorso il quale infruttuosamente provvederà a ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.
Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute o per l'ambiente il sindaco, su proposta dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficiale sanitario, a seconda delle rispettive competenze, ordinerà lo sgombero della costruzione e ne impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico - edilizie.

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