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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 52
Opere costruite in difformità o in assenza della concessione
Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità dalla concessione o l'assenza della medesima, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni.
Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cura e spese del proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere totalmente eseguite, il sindaco ne ordina senz' altro la demolizione con le modalità di cui sopra.
Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti, il Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle disposizioni di cui al terzo e all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, se l'opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o se ne sia possibile l'utilizzazione per i fini pubblici.
Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni, il sindaco decide l'applicazione dell'ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria.
Ove il sindaco non provveda, il presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato è tenuto ad attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall'arrivo di comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non direttamente interessato, nella quale viene segnalata l'inerzia del sindaco.
Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui all'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, il sindaco si avvale della commissione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5.

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