LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Art. 53
Annullamento di autorizzazioni comunali
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni, i provvedimenti e le concessioni comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni di strumenti urbanistici, o che in qualsiasi modo costituiscano violazioni delle prescrizioni stesse, sono annullati dal Comitato comprensoriale, sentita la commissione consultiva comprensoriale, secondo le procedure disposte dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di inerzia da parte del detto Comitato comprensoriale, la Giunta regionale inviterà tale organo a provvedere ponendo un termine perentorio. Trascorso tale termine, la Giunta stessa, seguendo le procedure del citato articolo, adotterà i relativi provvedimenti sentita la competente commissione consiliare.