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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 60
Commissione edilizia comunale
Il Consiglio comunale nomina una Commissione edilizia comunale, con il compito di esprimere parere obbligatorio non vincolante ai fini del rilascio della concessione di cui all'art. 27 della presente legge.
Tale Commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque, ivi compreso il suo presidente nella persona del sindaco o dell'assessore delegato.
Nei Comuni superiori a 50.000 abitanti la Commissione edilizia può essere articolata in una o più sottocommissioni.
Non fanno parte della Commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto della concessione.
Il capo dell'ufficio tecnico comunale, o suo delegato, svolge funzione di segretario senza diritto di voto.
Possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i consiglieri comunali.

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