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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 61
Obbligo di adozione o di revisione del Piano Regolatore Generale e del Piano per l'edilizia economica e popolare
I Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati a adottare un Piano Regolatore Generale adeguato alle disposizioni e ai criteri della presente legge, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della medesima.
I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini dalla data di entrata in vigore della medesima, fatti salvi i tempi di cui all'art. 10 - ultimo comma della presente legge:
a) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato dal Ministero per i Lavori Pubblici, entro due anni;
b) i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge:
- entro due anni, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- entro tre anni se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;
- entro quattro anni, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, ma non abbiano ancora deliberato le controdeduzioni alle osservazioni, devono adeguare il piano medesimo alle norme della presente legge.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il Piano Regolatore Generale e deliberato le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, debbono trasmettere il piano medesimo alla Regione. Detti piani e gli altri giacenti a tale data presso la Regione possono essere approvati se rispondenti alle disposizioni degli artt. 33, 36 e 46 della presente legge. Con il provvedimento di approvazione la Regione fissa il termine massimo, non superiore a cinque anni, entro il quale il Comune deve procedere all'adeguamento del Piano Regolatore Generale a tutte le norme della presente legge.
I Comuni obbligati che siano sprovvisti di un piano per l'edilizia economica e popolare devono adottarlo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui esista o sia in itinere l'adozione di un piano per lhedilizia economica e popolare consortile.
In caso di inadempienza il Comitato comprensoriale, previa diffida a adempiere entro congruo termine, si sostituisce al Comune per il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti.
I Piani Regolatori Generali adottati in esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono trasmessi, fino alla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, alla Regione ed approvati dalla Giunta regionale su parere del Comitato consultivo regionale. Nei Piani Regolatori Generali adottati in assenza del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, il loro dimensionamento va determinato ai sensi dell'art. 13 della presente legge.
Nei riguardi dei Piani Regolatori Generali, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani di edilizia economica e popolare, piani di insediamenti produttivi, e loro rispettive varianti, già trasmessi dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono seguite le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
I Comuni dotati di piano di fabbricazione possono adottare varianti allo stesso solo se le medesime non incidono sul dimensionamento del piano, oppure sono in adeguamento agli artt. 33, 36 e 46 della presente legge.
Tali varianti sono approvate dai Comitati comprensoriali, sentita la Commissione consultiva comprensoriale.
Sono altresì approvate dai Comprensori le varianti ai Piani Regolatori Generali in adeguamento ai medesimi articoli con le procedure previste dalla presente legge.

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