LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Art. 62
Regolamenti edilizi
Tutti i Comuni devono adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia e, in particolare, quella di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150
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Tale regolamento viene approvato dal Comitato comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale.