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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 63
Efficacia degli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale
Conservano piena efficacia gli strumenti di attuazione dei Piani Regolatori Generali e dei programmi di fabbricazione approvati dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Tali strumenti di attuazione, anche se convenzionati, in sede di revisione del Piano Regolatore Generale o della sua adozione, perdono di efficacia per le parti non realizzate, qualora risultino in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche.
Gli strumenti di cui sopra adottati dal Consiglio comunale e non trasmessi agli organi competenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni di questa stessa legge.
I piani particolareggiati, nei cui confronti non siano state presentate opposizioni, nonchè i piani di lottizzazione già trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono diventare esecutivi senza che vengano adottati i provvedimenti di competenza regionale, qualora i consigli comunali, mediante apposita delibera di approvazione, decidano di darvi efficacia ai sensi del presente articolo.
Il programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 19, può prevedere l'attuazione anche per fasi di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata già approvati e di cui sia stata stipulata la convenzione.

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