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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 64
Cartografia, grafia e simbologia comprensoriale e comunale
Tutti gli strumenti urbanistici devono essere elaborati sulla base della carta tecnica regionale, di cui alla legge regionale 19 aprile 1975 n. 24 e successive modificazioni, e con la grafia e simbologia regionale unificate che, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, verranno indicate con deliberazione della Giunta regionale.
La concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1973 n. 10 e dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è subordinata al rispetto dei predetti adempimenti.
Fino a quando non sarà predisposta detta carta tecnica regionale e fino a che non saranno emanate le indicazioni relative alla grafia e simbologia regionale unificate, i Comuni potranno presentare elaborati su cartografia e con grafia e simbologia concordate con i Comprensori, ma comunque nella scala di cui all'art. 48 della presente legge, fatto salvo il piano territoriale di coordinamento comprensoriale che potrà essere redatto in scala comunque non inferiore a 1: 25.000.

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