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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 68
Disposizioni finali
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291 Sito esterno.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, e sostituito dal seguente:
" Interventi diversi da quelli previsti nel comma precedente sono ammessi solo nell'ambito di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nonchè a mezzo piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno
Sono abrogate le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare, quelle contenute nel punto 5) - lettera a), dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

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