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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 7
Funzione dei Comitati comprensoriali in materia urbanistica
Il penultimo comma dell'art. 5 e l'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, sono soppressi.
Ai Comitati comprensoriali sono attribuite le seguenti funzioni, oltre a quelle specificatamente indicate in singole disposizioni della presente legge:
1) l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano territoriale di coordinamento comprensoriale; l'adozione dei piani stralcio relativi all'intero territorio e sue parti, compresi quelli di cui all'art. 6 precedente, e quelli per l'attuazione sul territorio dei piani e dei programmi economici di cui al titolo II della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, ed alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 Sito esterno. Nella formazione di tali piani il Comitato tiene conto degli atti di programmazione economica e sottopone a verifica quelli di pianificazione territoriale elaborati a livello comunale e subregionale, e si adegua ai piani territoriali regionali ed agli atti normativi e di indirizzo politico - amministrativo della Regione, ove esistenti;
2) la partecipazione alla formazione dei piani territoriali regionali;
3) il coordinamento della pianificazione comunale e dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;
4) l'approvazione:
a) dei piani regolatori generali e delle relative varianti;
b) dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;
c) dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e relative varianti nei casi previsti dal terzultimo comma dell'art. 21 della presente legge;
d) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e loro varianti anche nei casi previsti nell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
e) delle convenzioni - tipo per categorie di interventi ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
f) delle convenzioni - tipo ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni e delle convenzioni - tipo nel quadro delle indicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno;
g) dei piani dei Comuni e loro Consorzi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
h) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di attrezzature di servizio scolastico, ospedaliero, universitario e poste e telecomunicazioni non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. L'approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
i) dei regolamenti edilizi comunali;
l) dei piani di ricostruzione e loro varianti di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Sito esterno;
m) dei piani regolatori e loro varianti di cui alla legge 9 luglio 1908 n. 445 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
5) l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè dei poteri di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
6) la richiesta ai Comuni, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni, dell'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
7) la presentazione di proposte per la predisposizione dei programmi regionali di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni;
8) la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e la promozione di consorzi, in tutti i casi in cui ciò è necessario per l'attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento comprensoriale;
9) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;
10) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i Comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
11) l'indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974 n. 247 Sito esterno, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, ovvero la promozione della localizzazione in altro comune;
12) l'esercizio delle funzioni di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè all'art. 5 del RD 13 febbraio 1933 n. 215;
13) il nulla - osta al rilascio di concessioni in deroga, di cui all'art. 54 della presente legge.
Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, le funzioni di cui al punto 4 -lett. a) del presente articolo rimangono riservate agli organi regionali competenti ai sensi delle leggi vigenti e in tal caso il Comitato comprensoriale è chiamato ad esprimere sul piano regolatore generale il proprio parere.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge fino alla approvazione dei piani territoriali, le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3), 7), 8) e 10) del presente articolo sono esercitate dal Comitato comprensoriale; quelle di cui ai punti 4), 9), 11), 12) e 13), dall'ufficio di presidenza; quelle di cui ai punti 5) e 6), dal presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato.
Per quanto attiene alle lettere a), b), c), d) e g) del punto 4 del presente articolo, in caso di richiesta scritta di almeno tre consiglieri all'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, la competenza spetta al Comitato comprensoriale.
Resta fermo, relativamente alle attribuzioni comprensoriali, quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1976, n. 10 e 27 aprile 1976 n. 19, in materia rispettivamente di viabilità e di porti.
In caso di mancata adozione dei provvedimenti attribuiti agli organi comprensoriali, comunque segnalata alla Regione, la Giunta regionale inviterà l'organo comprensoriale a provvedere entro un determinato termine.
Scaduto tale termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nominerà un commissario per l'adozione del provvedimento.

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