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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Art. 8
Contenuti della pianificazione territoriale comprensoriale
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico - sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, disciplina la tutela e l'uso del territorio e coordina sul territorio gli interventi economici previsti nei piani e programmi di cui al titolo II della citata legge regionale n. 12.
Tali piani e programmi, se adottati in assenza di piano territoriale di coordinamento comprensoriale, avranno valore di piano stralcio comprensoriale.
Ai fini del disposto dell'art. 9 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, I e II comma, i contenuti del titolo III della presente legge costituiscono i criteri per la compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.
Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale provvede:
1) alla individuazione delle zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della difesa attiva del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali norme hanno valore di piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno e producono gli effetti di cui alla legge stessa; tali norme potranno altresì disporre vincoli idrogeologici ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale sostituisce il piano generale di bonifica di cui al RD 13 febbraio 1933, n. 215, per quanto attiene al regime dei vincoli e delle prescrizioni relative all'uso corretto dei suoli e delle risorse fisico - ambientali;
2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Il piano delle attività estrattive è formato, adottato ed approvato con le medesime procedure del piano territoriale di coordinamento comprensoriale. I Comuni dovranno adeguare il proprio piano delle attività estrattive adottate ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, al piano comprensoriale.
3) alla determinazione del bilancio idrico, compresi i bacini idrogeologici d' interesse termale, del comprensorio e delle norme sull'uso delle acque sulla base del piano regionale delle acque e del piano di risanamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
4) alla definizione delle fasce di tutela di cui all'art. 33
- quarto comma della presente legge, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, al Po, alle coste, alle golene ed alle zone umide;
5) alla individuzione delle zone a prevalente destinazione agricola e forestale, anche in rapporto al piano quinquennale di sviluppo agricolo di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12. Il piano territoriale di coordinamento od il piano - stralcio di cui al punto 1), secondo comma dell'art. 7 della presente legge, provvedono alla definizione di norme urbanistiche - quadro delle zone agricole da recepire nei piani regolatori generali interessati, tenuto conto delle caratteristiche produttive delle aziende, anche in relazione alla loro adesione a forme cooperative ed associative. Il piano territoriale di coordinamento od il piano - stralcio relativo alle zone agricole devono contenere:
a) la classificazione delle diverse zone agricole in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;
b) norme - quadro delle diverse attività agricole suddivise in funzioni residenziali, attività di servizio, attività zootecniche di tipo aziendale, interaziendale ed associate, attività zootecniche intensive non collegate alla conduzione del fondo ed alla produzione dell'azienda agricola, impianti tecnici al servizio dell'agricoltura, ogni altra attività produttiva o di servizio ritenuta utile all'attività agricola;
c) la previsione di strumenti per verificare il rapporto che intercorre tra i processi produttivi dell'azienda agricola e le corrispondenti esigenze di opere ed impianti di natura edilizia al servizio del fondo;
6) alla individuzione delle aree necessarie alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche di carattere infrastrutturale e servizi pubblici di interesse nazionale o regionale previsti dalla programmazione regionale;
7) alla definizione della viabilità di interesse comprensoriale, compresa la rete ferroviaria, tenendo conto delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;
8) alla predisposizione del dimensionamento complessivo nei diversi settori, nel rispetto delle previsioni regionali e dell'ipotesi demografica e occupazionale relativa sia al comprensorio che ai singoli comuni. Tali ipotesi per il piano territoriale comprensoriale devono tendere all'annullamento del saldo migratorio e a un andamento demografico basato sui tassi di natalità, fatte salve diverse previsioni della programmazione economica regionale e degli strumenti di cui al punti 1), 2), 3) del primo comma dell'art. 4 della presente legge;
9) al dimensionamento della capacità ricettiva turistica, compresi gli alberghi, le pensioni, le locande, i campeggi, gli insediamenti turistici residenziali e le strutture finalizzate al turismo sociale, relativa sia al Comprensorio che ai singoli Comuni. I Comprensori del litorale marino effettueranno tale dimensionamento tenendo conto anche delle capacità della spiaggia secondo standards fissati in funzione delle caratteristiche del litorale;
10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonchè, ove occorra, alla individuazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 della presente legge, in rapporto alle ipotesi di cui ai punti precedenti:
a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale;
b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, relativi ai programmi coordinati tra più Comuni e per gli interventi che rivestono interesse comprensoriale;
c) delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi industriali tenendo conto delle esigenze produttive e di sviluppo nonchè di tutela della salute e dell'ambiente con particolare riferimento alla difesa del territorio dagli inquinamenti atmosferici, idrici e del suolo;
d) delle aree destinate agli insediamenti produttivi commerciali all'ingrosso e turistici qualora rivestano interesse comprensoriale, nonchè ai grandi esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore ai mq 1.500. Nella individuzione si dovrà tener conto delle esigenze di cui al precedente punto
c) ;
11) alla definizione dei criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle aree di interesse comunale residenziali, produttive, artigianali, commerciali, turistiche e per servizi;
12) alla predisposizione di norme comprensoriali per la disciplina degli interventi di cui ai punti precedenti;
13) alla determinazione, per le varie zone del territorio individuate nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale o da individuarsi nei piani regolatori generali comunali, di standards urbanistici di ulteriore specificazione rispetto a quelli indicati nell'art. 46 della presente legge;
14) alla prospettazione delle esigenze ed alla formulazione delle proposte per l'elaborazione del piano dei trasporti pubblici del bacino di traffico interessato.
I dimensionamenti relativi ai punti 8, 9 e 10 vanno riferiti ad un arco temporale decennale, disaggregati per due quinquenni.
In base a quanto stabilito dall'art. 14 - ultimo comma della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, i piani urbanistici delle Comunità montane sono a tutti gli effetti assimilati ai piani territoriali di coordinamento comprensoriale, fatte salve le norme di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge citata.
Il Consiglio regionale, in collaborazione con i Comitati comprensoriali, potrà determinare altri criteri da osservare nella compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.

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