LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47
TUTELA E USO DEL TERRITORIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978
Titolo IV
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
Art. 12
Finalità del piano regolatore generale
Ogni Comune è obbligato a adottare un piano regolatore generale nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
Il piano regolatore generale deve disciplinare le destinazioni d' uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonchè di quelli produttivi.
Art. 13
Contenuto del piano regolatore generale
Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni e i vincoli contenuti nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè dei piani territoriali regionali e degli atti normativi e l'indirizzo esistenti, di cui all'articolo 4 della presente legge. Il piano regolatore generale prevede altresì:
1) la distribuzione tra insediamenti concentrati e sparsi della popolazione ipotizzata per il decennio dal piano territoriale di coordinamento comprensoriale;
2) la specificazione del fabbisogno in termini di residenza, di occupazione e di servizi indicandone le quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti;
3) l'individuzione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
4) l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fine della difesa del suolo, della tutela e dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica, nonchè del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
5) l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima e inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, nel rispetto degli standards di cui all'art. 46 della presente legge, nonchè la specificazione urbanistica delle previsioni dei piani di adeguamento e sviluppo in materia di distribuzione commerciale.
Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards previsti dal successivo articolo 46 per gli abitanti esistenti o da insediare nel territorio agricolo vanno inserite nell'ambito delle previsioni dei centri minori agricoli;
6) l'individuzione delle aree e delle zone di rispetto per le vie di comunicazione.
Il piano regolatore generale, in rapporto alle indicazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna zona precise norme sull'utilizzazione dei suoli.
Le zone territoriali omogenee, di cui al comma precedente, sono le seguenti:
ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico - edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le arre circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;
ZONA B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente destinazione residenziale o turisticoresidenziale;
ZONA C) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico - residenziali;
ZONA D) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e quelle da destinare a nuovi insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica; ZONA E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli;
ZONA F) le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;
ZONA G) le parti del territorio di cui al punto 5) del presente articolo.
Il dimensionamento del piano regolatore generale, sotto il profilo della residenza permanente, va effettuato nell'ambito dei criteri e delle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, secondo i seguenti parametri:
a) per capacità insediativa reale si deve intendere il numero delle effettive stanze abitabili esistenti comprese quelle delle zone agricole, considerando convenzionalmente mq 25 di superficie utile per ogni stanza;
b) per capacità insediativa teorica si deve intendere il numero delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del piano regolatore generale, considerando sia le stanze recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente sia le previsioni delle zone di nuovo insediamento, oltre alla capacità insediativa reale esistente;
c) ai fini del calcolo del fabbisogno residenziale l'indice di affollamento, misurato in abitanti per stanza, non deve essere superiore a 1 nè inferiore a 0,75.
Tale dimensionamento deve coincidere con la differenza fra la capacità insediativa teorica e la capacità insediativa reale.
Tali parametri possono essere modificati dal Comitato comprensoriale ai sensi del punto 11) dell'art. 8 della presente legge, in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale.
Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 18 della presente legge.
Art. 14
Formazione ed approvazione del piano regolatore generale
Il Comune, con la collaborazione degli organi di decentramento amministrativo, predispone un progetto preliminare di piano regolatore generale costituito da:
1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
2) una prima ipotesi di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.
Tale progetto preliminare, deliberato dal Consiglio comunale, viene immediatamente inviato agli organi di decentramento amministrativo del Comune e al Comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comune; di tale deposito viene data notizia sul Foglio Annunzi Legali delle Province, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati possono presentare proposte scritte. Nello stesso termine il Comune stabilisce le consultazioni con apposita deliberazione.
Il piano regolatore generale viene adottato dal Consiglio comunale entro 180 giorni dall'adozione del progetto preliminare. In caso di inerzia l'ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, previa diffida e fissazione di un nuovo termine, nomina un commissario ad acta.
A partire dalla data di adozione del piano regolatore generale si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge nonchè le altre procedure di legge vigenti, ivi incluse quelle relative alla presentazione e all'esame di osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
Il piano regolatore generale viene approvato dal Comitato comprensoriale entro 90 giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione del Comitato comprensoriale di approvazione del piano regolatore generale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Con la delibera di approvazione del Comitato comprensoriale sono decise le osservazioni e possono essere apportate d' ufficio le conseguenti modifiche nonchè quelle necessarie al perfezionamento della normativa per l'adeguamento del piano regolatore generale alle disposizioni del piano di coordinamento comprensoriale.
Il Comitato comprensoriale può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al Comune che provvederà ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dalla restituzione. Anche in tale caso si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.
Art. 15
Varianti al piano regolatore generale
Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque nel caso di cui all'art. 10 - ultimo comma della presente legge.
Le varianti generali al piano regolatore generale devono essere elaborate secondo le procedure di cui all'art. 14 della presente legge e la loro approvazione da parte del Comprensorio comprende, a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla variante stessa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.
Le varianti che non incidono sull'impostazione e sul dimensionamento del piano regolatore generale sono adottate seguendo le procedure dell'art. 14 - sesto, settimo, ottavo e nono comma, sentiti gli organi del decentramento, senza formazione del progetto preliminare.