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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 dicembre 1978, n. 47

TUTELA E USO DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 161 dell' 11 dicembre 1978

Titolo VIII
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA
Art. 50
Abitabilità e usabilità delle costruzioni
Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del sindaco, all'uopo richiesta dall'interessato.
L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che sia stata rilasciata dal sindaco regolare concessione;
b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico - edilizio, igienico - sanitario o di altro genere;
d) che siano rispettate le destinazioni d' uso previste nel progetto approvato;
e) che siano rispettate le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 Sito esterno;
f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;
g) che siano state rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.
Gli accertamenti saranno svolti dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario, secondo le rispettive competenze.
Il sindaco, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda, effettuati tramite gli uffici tecnici comunali gli accertamenti di conformità alle norme sanitarie, tecniche e di sicurezza vigenti, nonchè alle condizioni stabilite nella concessione stessa, rilasciata l'autorizzazione d' uso o di abitabilità.
In assenza di dette autorizzazioni, è fatto divieto ai Comuni o loro Consorzi ed alle loro aziende di erogazione di servizi pubblici, quali acqua, gas, illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture.
Qualora ai fini dell'abitabilità o dell'usabilità di un immobile sia necessaria l'autorizzazione di altra autorità secondo le leggi vigenti, il sindaco è tenuto a revocare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla conoscenza dell'eventuale diniego.
Art. 51
Utilizzazione abusiva di costruzioni
I proprietari che abitano o usano personalmente o consentono a titolo gratuito od oneroso che altri utilizzi una o più unità immobiliari site in costruzioni prive dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 50, saranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n. 1265.
Qualora all'atto dell'accertamento dell'infrazione l'edificio o l'unità immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità, il sindaco porrà un termine per la regolarizzazione dell'immobile, trascorso il quale infruttuosamente provvederà a ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.
Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute o per l'ambiente il sindaco, su proposta dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficiale sanitario, a seconda delle rispettive competenze, ordinerà lo sgombero della costruzione e ne impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico - edilizie.
Art. 52
Opere costruite in difformità o in assenza della concessione
Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità dalla concessione o l'assenza della medesima, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni.
Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cura e spese del proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere totalmente eseguite, il sindaco ne ordina senz' altro la demolizione con le modalità di cui sopra.
Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti, il Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle disposizioni di cui al terzo e all'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno, se l'opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o se ne sia possibile l'utilizzazione per i fini pubblici.
Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni, il sindaco decide l'applicazione dell'ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria.
Ove il sindaco non provveda, il presidente del Comitato comprensoriale o suo delegato è tenuto ad attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall'arrivo di comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non direttamente interessato, nella quale viene segnalata l'inerzia del sindaco.
Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui all'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, il sindaco si avvale della commissione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5.
Art. 53
Annullamento di autorizzazioni comunali
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni, i provvedimenti e le concessioni comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni di strumenti urbanistici, o che in qualsiasi modo costituiscano violazioni delle prescrizioni stesse, sono annullati dal Comitato comprensoriale, sentita la commissione consultiva comprensoriale, secondo le procedure disposte dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di inerzia da parte del detto Comitato comprensoriale, la Giunta regionale inviterà tale organo a provvedere ponendo un termine perentorio. Trascorso tale termine, la Giunta stessa, seguendo le procedure del citato articolo, adotterà i relativi provvedimenti sentita la competente commissione consiliare.
Art. 54
Deroghe
Il Piano Regolatore Generale e il regolamento edilizio possono dettare disposizioni che consentano al Comune di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del Piano Regolatore Generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici e impianti pubblici ai sensi dell'art. 46 della presente legge.
In tali casi, il sindaco richiede il preventivo nulla - osta del Comitato comprensoriale e rilascia la concessione previa deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 55
Misure di salvaguardia
A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti urbanistici nei casi previsti dalla presente legge e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulla domanda di concessione di costruzione e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni di detti piani o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.
In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. L'applicazione delle misure previste nel presente articolo non esime dall'applicazione di misure di salvaguardia più restrittive previste da altre leggi vigenti statali nonchè dall'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

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