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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/04/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/02/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 2

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 16 febbraio 1979

Art. 2
Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso delle spese di vitto nonchè di alloggio, in esercizi non di lusso.
In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.
La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.

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