Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 19/07/2013 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/02/1979
LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 2
TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 16 febbraio 1979
Art. 4
Il consigliere può essere autorizzato a far uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione.
In questi casi spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. L'indennità spetta anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.