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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 2

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 16 febbraio 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'ufficio di presidenza e della Giunta.
In questi casi il consigliere regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto e ad una indennità giornaliera di trasferta di importo eguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1) della tabella A allegata alla legge statale 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 Sito esterno. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.
Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.
L'indennità non è dovuta per le missioni - compiute nelle ore diurne - di durata inferiore alle quattro ore. Agli effetti del presente comma si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate ad ora intera.
Art. 2
Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso delle spese di vitto nonchè di alloggio, in esercizi non di lusso.
In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.
La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 3
L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare dell'indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 Sito esterno.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 4
Il consigliere può essere autorizzato a far uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione.
In questi casi spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. L'indennità spetta anche se il consigliere non acquista per quella missione titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 5
Le norme della presente legge sostituiscono l'art. 24 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.
Art. 6
Gli oneri derivanti dalla presente legge, fanno carico per il 1979, sia nella previsione di competenza che in quella di cassa, all'apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale relativo a " Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ", già dotato della necessaria disponibilità
Per gli esercizi successivi al 1979, gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 febbraio 1979

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