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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 4
Su proposta del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale della pesca e con il concorso della commissione consiliare competente, provvederà:
a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento;
b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all'art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per il quadriennio 1978- 1981, nonchè alla ripartizione degli stanziamenti annuali;
c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all'art. 2 - lettere a), b), c), d) ed e).
Dai benefici di cui al successivo articolo 6 sono esclusi coloro che, per la stessa iniziativa, hanno fruito di contributo su altre leggi regionali.

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