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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 7
Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale, corredate da:
a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c) e d);
d) dichiarazione della competente autorità, che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;
e) relazione descrittiva analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche;
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga necessaria.
I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge. Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1979, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1 maggio 1977.

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