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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 8
Su proposta del Comitato tecnico, la Giunta regionale, sentito il Comitato di presidenza della Consulta regionale della pesca, con il concorso della commissione consiliare competente, provvede annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 30 agosto di ogni anno a partire dal 30 agosto 1979, e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorità e di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta regionale.
Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potrà contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute idonee ma non ammesse a contributo per l'insufficienza dei fondi stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative già ammesse.
Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c) e d) del precedente art. 2, il termine di sei mesi è riferito all'appalto dei lavori.
Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:
- 50% del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;
- 40% del contributo, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 50% dell'ammontare complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo;
- 10%, alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato dalla Regione e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo dei lavori ammesso a contributo.
Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.
Nel caso di finanziamento d' impianti, l'imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi assunti dalla Regione.
Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.
Per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione e all' erogazione dei contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.
La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna per le iniziative a norma delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e comunicata all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione nei relativi registri.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

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