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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1979, n. 3

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 1979

Art. 9
I beni di cui all'art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di cinque anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di dieci anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.
In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, pena la revoca del contributo.
Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari a tante quote percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data della presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.

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