Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/05/2021 | |
2. | ![]() | 29/12/2020 | |
3. | ![]() | 01/08/2019 | |
4. | ![]() | 22/10/2018 | |
5. | ![]() | 30/05/2016 | |
6. | ![]() | 29/12/2015 | |
7. | ![]() | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
(già aggiunto da art. 2 L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, poi
modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1988 n. 48, le iniziative sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti sino a L.100.000.000.
Si vedano anche gli articoli 79, 80, 81 e 83 della L.R.21 aprile 1999 n. 3
Ai sensi dell'art. 25 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale, per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione di attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia.