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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1979, n. 5

PROROGA DELL'EFFICACIA DEL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1692 Sito esterno E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E PROROGHE E CONFERIMENTO AI COMUNI DELLA DELEGA PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 dell' 1 marzo 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 Sito esterno e successive modificazioni e proroghe, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1979 per gli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, ubicati nel territorio della regione Emilia - Romagna.
Art. 2
E' delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'art. 1 della presente legge. La delega decorre dal 1 luglio 1979.
Art. 3
Nell'esercizio delle funzioni delegate i Comuni sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto Regionale.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta Regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta Regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla Commissione Consiliare competente.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'Ente delegato la Giunta Regionale può invitare il Comune a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 4
Fino all'adozione di diversa normativa, restano in vigore in quanto applicabili e compatibili con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio ricettivo alberghiero, le norme sostanziali e procedurali disciplinanti la materia, fatto salvo quanto disposto all'art. 5 della presente legge.
Art. 5
La giunta regionale comunica la propria determinazione in ordine alla richiesta di svincolo alberghiero entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine, l'istanza stessa s' intende accolta. Le stesse disposizioni si applicano per i comuni nell'esercizio della delega delle funzioni amministrative concernenti il vincolo alberghiero.
Art. 6
I rapporti finanziari con i comuni, a seguito dell'esercizio della delega di cui alla presente legge, saranno definiti mediante il pagamento a notula delle singole prestazioni svolte in relazione alle funzioni delegate.
Le tariffe per i rimborsi a notula sono approvate con atto del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1979

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