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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA DIFESA DELLA COSTA ADRIATICA AI FINI AMBIENTALI, TURISTICI E DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 15 marzo 1979

Art. 3
Modalità di esecuzione
La giunta regionale, per la predisposizione del piano progettuale di cui al precedente articolo, oltre ad utilizzare i propri uffici centrali e periferici è altresì autorizzata ad avvalersi di enti pubblici, società o istituti specializzati, della società a partecipazione regionale IDROSER, stipulando all'uopo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con le quali saranno regolate le modalità ed i tempi per la esecuzione e la consegna del piano progettuale e sarà stabilito il corrispettivo dovuto sulla base di analitiche specifiche.
All'elaborazione del piano progettuale partecipano le province, i comuni e i comprensori interessati, nonchè il comitato circondariale di Rimini ed i competenti uffici dello Stato.
La regione può richiedere agli organi ed ai servizi dell' amministrazione dello Stato collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi previsti dalla presente legge.

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