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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA DIFESA DELLA COSTA ADRIATICA AI FINI AMBIENTALI, TURISTICI E DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 15 marzo 1979

Art. 6
Norma finanziaria
Per l'attuazione del piano progettuale di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma di L.300.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 86500 del bilancio per l'esercizio 1978, à sensi del secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia - Romagna ".
Alla iscrizione dello stanziamento di spesa autorizzata dalla presente legge, sarà provveduto a norma del terzo comma dell'art. 38 della predetta legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

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