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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA DIFESA DELLA COSTA ADRIATICA AI FINI AMBIENTALI, TURISTICI E DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 marzo 1980 n. 23

Art. 3
Modalità di esecuzione
La giunta regionale, per la predisposizione del piano progettuale di cui al precedente articolo, oltre ad utilizzare i propri uffici centrali e periferici è altresì autorizzata ad avvalersi di enti pubblici, società o istituti specializzati, della società a partecipazione regionale IDRO.S.E.R., stipulando all'uopo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con le quali saranno regolate le modalità ed i tempi per la esecuzione e la consegna del piano progettuale e sarà stabilito il corrispettivo dovuto sulla base di analitiche specifiche.
All'elaborazione del piano progettuale partecipano le province, i comuni e i comprensori interessati, nonché il comitato circondariale di Rimini(1)ed i competenti uffici dello Stato.
La regione può richiedere agli organi ed ai servizi dell'amministrazione dello Stato collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi previsti dalla presente legge.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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