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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 7

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA DIFESA DELLA COSTA ADRIATICA AI FINI AMBIENTALI, TURISTICI E DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 marzo 1980 n. 23

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obiettivi del piano progettuale
Art. 3 - Modalità di esecuzione
Art. 4 - Approvazione del piano progettuale
Art. 5 - Salvaguardia
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 1
Finalità
La regione Emilia-Romagna, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3-lett.o) dello statuto e nell'ambito delle funzioni trasferite alle regioni dagli articoli 56-69 e 101 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 Sito esterno, promuove la realizzazione di un piano progettuale per la difesa della costa adriatica, in corrispondenza del proprio territorio, a fini ambientali, turistici, di protezione degli insediamenti civili e produttivi e di salvaguardia economica complessiva delle aree interessate.
Nel quadro delle proprie competenze, trasferite o delegate, la regione esercita le funzioni di vigilanza sugli interventi interessanti i bacini imbriferi tributari delle spiagge emiliano-romagnole anche al fine di prevederne le conseguenze sull'equilibrio costiero e sull'assetto territoriale.
Art. 2
Obiettivi del piano progettuale
Il piano progettuale, di cui all'articolo precedente, avrà carattere interdisciplinare al fine di tenere conto dei molteplici aspetti e riflessi, sul piano tecnico ed economico, dei fenomeni in atto e dei provvedimenti da proporre.
Esso perseguirà, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
a) identificazione dei principali fattori di regressione del litorale e del loro relativo peso, con particolare riguardo ai fenomeni di subsidenza in atto;
b) esame delle connessioni tra i fenomeni di erosione e subsidenza e le modalità di utilizzo complessivo del territorio e delle risorse naturali quali, tra l'altro, escavazioni nell'alveo dei fiumi, estrazione di acque sotterranee e di gas naturali;
c) valutazione dell'incidenza, ai fini dell'erosione, dell'eventuale costruzione di opere portuali e marittime nonché di altre infrastrutture prevedibili nelle aree interessate in base agli strumenti urbanistici vigenti;
d) valutazione di massima della consistenza dei beni pubblici e privati e della dimensione delle attività economiche coinvolte dai fenomeni suddetti e dai loro prevedibili sviluppi, al fine di stimare il grado di rilevanza del problema nel quadro dell'economia nazionale;
e) indicazione di interventi urgenti, se nel caso anche provvisori, per la salvaguardia delle aree maggiormente compromesse;
f) definizione della metodologia per individuare i provvedimenti ottimali e proposta progettuale di massima di un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva di tutto l'arco di costa, con la valutazione dei costi relativi.
Allo scopo di realizzare gli obiettivi suddetti, si procederà alla sistemazione delle conoscenze esistenti nonché alla esecuzione dei rilievi topografici, aerofotogrammetrici, batimetrici, del moto ondoso, dei venti dominanti e di altri fenomeni, provvedendo a definire criteri e metodologie per la ripetizione sistematica di tali rilievi al fine di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni di erosione e subsidenza.
Art. 3
Modalità di esecuzione
La giunta regionale, per la predisposizione del piano progettuale di cui al precedente articolo, oltre ad utilizzare i propri uffici centrali e periferici è altresì autorizzata ad avvalersi di enti pubblici, società o istituti specializzati, della società a partecipazione regionale IDRO.S.E.R., stipulando all'uopo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con le quali saranno regolate le modalità ed i tempi per la esecuzione e la consegna del piano progettuale e sarà stabilito il corrispettivo dovuto sulla base di analitiche specifiche.
All'elaborazione del piano progettuale partecipano le province, i comuni e i comprensori interessati, nonché il comitato circondariale di Rimini(1)ed i competenti uffici dello Stato.
La regione può richiedere agli organi ed ai servizi dell'amministrazione dello Stato collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attività comprese nei programmi previsti dalla presente legge.
Art. 4
Approvazione del piano progettuale
La giunta regionale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del piano progettuale, lo propone all'approvazione del consiglio regionale corredato delle eventuali osservazioni degli enti, organi ed uffici di cui al 2 comma del precedente articolo.
Il consiglio regionale approva il piano progettuale, che costituirà il quadro di riferimento settoriale per gli interventi di pianificazione territoriale interessanti la fascia costiera.
Il consiglio regionale, con il provvedimento che approva il piano, su proposta della Giunta indica anche la previsione delle spese occorrenti per la sua realizzazione e l'ipotesi della loro ripartizione tra lo Stato, regione ed enti locali sulla base delle leggi vigenti, in un quadro di sviluppo coordinato della spesa pubblica.
La giunta regionale, entro due mesi dall'approvazione del piano, propone al consiglio regionale un programma-stralcio operativo per gli interventi, eventualmente anche di tipo sperimentale, da realizzare nell'ambito del bilancio poliennale in vigore, per la parte di competenza regionale, ed un programma di massima per gli interventi a carico dei bilanci successivi.
Art. 5
Salvaguardia
Nelle more della predisposizione del piano di cui alla presente legge, tutti i progetti di opere da realizzare interessanti il litorale regionale ... debbono essere corredati, ai fini della loro esecutività, degli studi necessari per valutare la loro influenza sul regime del litorale.
Art. 6
Norma finanziaria
Per l'attuazione del piano progettuale di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma di L. 300.000.000.
Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 86500 del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi del secondo comma dell'art.35 della legge regionale 6 luglio 1977, n.31 "Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna".
Alla iscrizione dello stanziamento di spesa autorizzata dalla presente legge, sarà provveduto a norma del terzo comma dell'art.38 della predetta legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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