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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 1
L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia - Romagna, sono disciplinate dalla presente legge.
Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.
Nei campeggi il numero delle piazzuole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 15% del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, superiore singolarmente a mq. 40; non devono possedere i requisiti propri della ricettività alberghiera, e, complessivamente, non devono superare il 50% della ricettività complessiva.
I villaggi turistici possono comunque ospitare turisti con attrezzature mobili proprie fino alla concorrenza del 20% della ricettività complessiva.
L'allestimento di campeggi e di villaggi turistici non è consentito negli arenili, nelle aree destinate a rimboschimento, nelle aree di interesse storico - ambientale ed archeologico e nelle aree umide, deltizie e vallive, di cui all' art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (tutela e uso del territorio).

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