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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 10
Il titolare, il gestore ed eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge ed in quella di pubblica sicurezza e relativo regolamento e di ogni altra legge o regolamento dello Stato, della Regione o del Comune.
I gestori dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
I gestori ed i rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del TU legge PS, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773.
Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel 3 comma dell'articolo 109 del citato TU.

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