LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 11
Il Comune può autorizzare per la durata massima di cinque giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge purchè siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico - sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, campeggi mobili, organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali e sportivi.
La durata dell'autorizzazione può essere prolungata fino a quindici giorni quando si tratti di campeggi promossi da organizzazioni giovanili.