LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 12
L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali è stata concessa.