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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 13
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 14, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.
In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

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