LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 14
Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Le sanzioni per le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 5, saranno stabilite nel regolamento stesso.
Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai Comuni.