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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 15
La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.
Per tali complessi l'autorizzazione di cui all'articolo 2 deve essere richiesta entro tre mesi dalla data anzidetta.
Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio della autorizzazione da parte del Comune.
Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all'articolo 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato articolo 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

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