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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 2
L'apertura e la gestione dei complessi indicati all'articolo 1 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 60 - lettera c) del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, alla preventiva autorizzazione del Comune.
A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al Comune corredata:
a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzuole, degli allestimenti e dei servizi;
b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed, eventualmente, della ristorazione, sul numero delle piazzuole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento.
L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.
Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del Comune.
Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agilità degli impianti sia sotto il profilo igienico - sanitario che di sicurezza pubblica.
Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.
L'autorizzazione non sostituisce la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Il Comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzuole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzuole e delle installazioni medesime.
L'avvenuto rilascio della autorizzazione alla apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal Comune alla Regione.

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