LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 3
L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.