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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 5
Il Consiglio regionale adotterà il regolamento alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
I campeggi ed i villaggi turistici dovranno essere classificati dal Comune in relazione al possesso di determinati requisiti di struttura e di servizi, stabiliti nel regolamento di cui al comma precedente.
Tuttavia detti impianti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) CAMPEGGI
- il 10% della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;
- le piazzuole devono avere una superficie di mq. 60 netti e devono essere delimitate e numerate. Eccezionalmente, nelle aree di particolare conformazione, possono essere consentite anche piazzuole con superficie inferiore a mq. 60, ma superiore a mq. 40, purchè la percentuale dell' area destinata ad uso comune sia aumentata proporzionalmente all'importo complessivo delle minori aree destinate a piazzuole;
- il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a: 1 WC ogni 15 persone autorizzate in licenza 1 lavandino ogni 20 persone autorizzate in licenza 1 lavapiedi ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 doccia ogni 30 persone autorizzate in licenza 1 lavello ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 lavatoio panni ogni 60 persone autorizzate in licenza:
b) VILLAGGI TURISTICI
- il 10% della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;
- le piazzuole per roulottes e per tende devono avere una superficie netta di mq. 60;
- gli allestimenti stabili devono insistere individualmente su un' area non inferiore a mq. 60;
- il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a: 1 WC ogni 15 persone autorizzate in licenza 1 lavandino ogni 20 persone autorizzate in licenza 1 lavapiedi ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 doccia ogni 30 persone autorizzate in licenza 1 lavello ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 lavatoio panni ogni 60 persone autorizzate in licenza.
La ricettività massima da indicare nella autorizzazione non può essere superiore al numero delle piazzuole autorizzate moltiplicato per 4.

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