LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 6
I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore ai 700 ml.: dal 1 giugno al 30 settembre;
- complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 ml.: dal 16 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
Il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali.