LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 7
Nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 20 agosto, nei campeggi e nelle zone dei villaggi turistici destinati a ricezione di turisti provvisti di mezzi propri, l'occupazione delle piazzuole è subordinata alla effettiva presenza degli utenti.
Nei villaggi turistici e nei campeggi i gestori non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, salvo che si tratti di complessi di enti, associazioni od organizzazioni autorizzati limitatamente per il soggiorno di determinate categorie di persone.