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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 8
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 può comprendere anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonchè di mensa ed autorimessa limitatamente alle persone ospitate.
Il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa e l'autorimessa esistenti all'interno del complesso.

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