LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9
DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979
Art. 9
I gestori hanno l'obbligo di denunciare al Comune le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi nei costi che rendano necessario l'adeguamento delle tariffe.
Le tariffe denunciate dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal competente comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo dei prezzi.
Le tariffe devono essere affisse all'ingresso del campeggio o nel villaggio turistico ed in altri posti ben visibili ai turisti.