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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato17/08/1999
2. Testo Originale01/07/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/04/1979

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Art. 4
L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzuole, anche la ricettività massima consentita.
Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto abbia carattere annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e la motivazione, il Comune.
Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi: è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal Comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo articolo 6, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.

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