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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 9

DISCIPLINA DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 23 aprile 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia - Romagna, sono disciplinate dalla presente legge.
Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.
Nei campeggi il numero delle piazzuole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 15% del numero complessivo delle piazzuole autorizzate.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti stabili non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, superiore singolarmente a mq. 40; non devono possedere i requisiti propri della ricettività alberghiera, e, complessivamente, non devono superare il 50% della ricettività complessiva.
I villaggi turistici possono comunque ospitare turisti con attrezzature mobili proprie fino alla concorrenza del 20% della ricettività complessiva.
L'allestimento di campeggi e di villaggi turistici non è consentito negli arenili, nelle aree destinate a rimboschimento, nelle aree di interesse storico - ambientale ed archeologico e nelle aree umide, deltizie e vallive, di cui all' art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (tutela e uso del territorio).
Art. 2
L'apertura e la gestione dei complessi indicati all'articolo 1 sono subordinate, ai sensi dell'articolo 60 - lettera c) del dPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, alla preventiva autorizzazione del Comune.
A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al Comune corredata:
a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzuole, degli allestimenti e dei servizi;
b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed, eventualmente, della ristorazione, sul numero delle piazzuole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento.
L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.
Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del Comune.
Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agilità degli impianti sia sotto il profilo igienico - sanitario che di sicurezza pubblica.
Il Comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.
L'autorizzazione non sostituisce la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Il Comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzuole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzuole e delle installazioni medesime.
L'avvenuto rilascio della autorizzazione alla apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal Comune alla Regione.
Art. 3
L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.
Art. 4
L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzuole, anche la ricettività massima consentita.
Qualora l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto abbia carattere annuale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata e la motivazione, il Comune.
Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi: è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dal Comune, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo articolo 6, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune.
Art. 5
Il Consiglio regionale adotterà il regolamento alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
I campeggi ed i villaggi turistici dovranno essere classificati dal Comune in relazione al possesso di determinati requisiti di struttura e di servizi, stabiliti nel regolamento di cui al comma precedente.
Tuttavia detti impianti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) CAMPEGGI
- il 10% della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;
- le piazzuole devono avere una superficie di mq. 60 netti e devono essere delimitate e numerate. Eccezionalmente, nelle aree di particolare conformazione, possono essere consentite anche piazzuole con superficie inferiore a mq. 60, ma superiore a mq. 40, purchè la percentuale dell' area destinata ad uso comune sia aumentata proporzionalmente all'importo complessivo delle minori aree destinate a piazzuole;
- il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a: 1 WC ogni 15 persone autorizzate in licenza 1 lavandino ogni 20 persone autorizzate in licenza 1 lavapiedi ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 doccia ogni 30 persone autorizzate in licenza 1 lavello ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 lavatoio panni ogni 60 persone autorizzate in licenza:
b) VILLAGGI TURISTICI
- il 10% della superficie complessiva deve essere destinato ad area ricreativa per uso comune e può essere attrezzato a condizione che l'uso delle attrezzature sia gratuito;
- le piazzuole per roulottes e per tende devono avere una superficie netta di mq. 60;
- gli allestimenti stabili devono insistere individualmente su un' area non inferiore a mq. 60;
- il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a: 1 WC ogni 15 persone autorizzate in licenza 1 lavandino ogni 20 persone autorizzate in licenza 1 lavapiedi ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 doccia ogni 30 persone autorizzate in licenza 1 lavello ogni 50 persone autorizzate in licenza 1 lavatoio panni ogni 60 persone autorizzate in licenza.
La ricettività massima da indicare nella autorizzazione non può essere superiore al numero delle piazzuole autorizzate moltiplicato per 4.
Art. 6
I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva con altitudine inferiore ai 700 ml.: dal 1 giugno al 30 settembre;
- complessi ad attivazione estiva con altitudine superiore ai 700 ml.: dal 16 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
Il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura, di cui al comma precedente, in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali.
Art. 7
Nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 20 agosto, nei campeggi e nelle zone dei villaggi turistici destinati a ricezione di turisti provvisti di mezzi propri, l'occupazione delle piazzuole è subordinata alla effettiva presenza degli utenti.
Nei villaggi turistici e nei campeggi i gestori non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, salvo che si tratti di complessi di enti, associazioni od organizzazioni autorizzati limitatamente per il soggiorno di determinate categorie di persone.
Art. 8
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 può comprendere anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche nonchè di mensa ed autorimessa limitatamente alle persone ospitate.
Il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso dei servizi concernenti lo spaccio, la mensa e l'autorimessa esistenti all'interno del complesso.
Art. 9
I gestori hanno l'obbligo di denunciare al Comune le tariffe dei vari servizi, comprensive di IVA, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora nel frattempo siano intervenuti incrementi nei costi che rendano necessario l'adeguamento delle tariffe.
Le tariffe denunciate dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal competente comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo dei prezzi.
Le tariffe devono essere affisse all'ingresso del campeggio o nel villaggio turistico ed in altri posti ben visibili ai turisti.
Art. 10
Il titolare, il gestore ed eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge ed in quella di pubblica sicurezza e relativo regolamento e di ogni altra legge o regolamento dello Stato, della Regione o del Comune.
I gestori dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
I gestori ed i rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del TU legge PS, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773.
Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel 3 comma dell'articolo 109 del citato TU.
Art. 11
Il Comune può autorizzare per la durata massima di cinque giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge purchè siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico - sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, campeggi mobili, organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali e sportivi.
La durata dell'autorizzazione può essere prolungata fino a quindici giorni quando si tratti di campeggi promossi da organizzazioni giovanili.
Art. 12
L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali è stata concessa.
Art. 13
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 14, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.
In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 14
Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Le sanzioni per le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 5, saranno stabilite nel regolamento stesso.
Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai Comuni.
Art. 15
La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.
Per tali complessi l'autorizzazione di cui all'articolo 2 deve essere richiesta entro tre mesi dalla data anzidetta.
Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio della autorizzazione da parte del Comune.
Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all'articolo 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato articolo 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal Comune.
Art. 17
Entro l'anno di entrata in vigore della presente legge i Comuni possono concedere un periodo di proroga per l'adeguamento dei campeggi e villaggi turistici esistenti ai minimi dei servizi idroigienici previsti all'art. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 aprile 1979

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