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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 1
Principi generali
La struttura organizzativa della Regione è regolata dalla presente legge e, uniformandosi alla Costituzione della Repubblica ed allo Statuto regionale, si ispira ai principi:
- della partecipazione dei cittadini;
- della programmazione e del decentramento politico - amministrativo;
- della democrazia organizzativa;
- dell'imparzialità dell'amministrazione, della semplicità delle procedure e della pubblicità degli atti.
I servizi della Regione sono organizzati in modo da corrispondere alla prevalente funzione legislativa, programmatoria e di coordinamento dell'azione di governo regionale e all'apporto degli enti locali nella realizzazione dei programmi di intervento.
I servizi della Regione che, a norma della presente legge, svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva, proprie o delegate, sono soppressi o modificati contestualmente al riordino dei rispettivi ambiti di competenza o in occasione dell'adozione di provvedimenti di delega e sub - delega agli enti locali, singoli e associati.

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