LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 10
Servizi operativi centrali
I servizi operativi centrali corrispondono ad aree ed obiettivi omogenei di intervento e operano in funzione delle esigenze connesse alla elaborazione degli atti di programmazione, alla iniziativa legislativa e regolamentare della Giunta regionale, alla attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo per l'attuazione degli interventi regionali nell'area di rispettiva competenza, nonchè allo svolgimento delle relative attività tecnico - amministrative, alle quali i servizi attendono direttamente nei limiti stabiliti dalla presente legge.