LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 14
Istituzione dei servizi del Consiglio regionale
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Generale del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;
2) Legislativo, documentazione, commissioni, stampa.
I compiti dei singoli servizi indicati al comma che precede sono determinati nell'allegato n. 1.