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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 16
Istituzione dei servizi operativi centrali
Per lo svolgimento dell'attività di cui allhart. 10, sono istituiti i seguenti servizi:
1) Assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture e forestazione;
2) Investimenti per le strutture aziendali ed interaziendali;
3) Sviluppo dell'agricoltura e delle produzioni;
4) Valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentazione;
5) Industria, artigianato e problemi del lavoro;
6) Turismo, commercio e mercati;
7) Formazione professionale e mercato del lavoro;
8) Cultura, università e ricerca scientifica;
9) Scuola, diritto allo studio, tempo libero, caccia e pesca;
10) Trasporti e vie di comunicazione;
11) Tutela e risanamento ambientale;
12) Assetto idrogeologico e risorse idriche;
13) Edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
14) Igiene pubblica e veterinaria e osservatorio epidemiologico;
15) Servizi sanitari territoriali - medicina di base, farmaceutica;
16) Ospedali e case di cura;
17) Servizi sociali.
I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4 alla presente legge.

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